28/07/2023

Attività temporanee di breve durata soggette alle visite e ai controlli dei VVF nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili

Con una nota firmata dal Direttore Centrale Dott. Mannino, i VVF hanno risposto ad un quesito presentato da Ance - Associazione Nazionale Costruttori Edili, inerente alcune tipologie di attività temporanee di breve durata, soggette alle visite e ai controlli dei VVF nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Con tale nota i VVF confermano che, in generale, le attività c.d. temporanee, come quelle prospettate nel quesito, ossia i cd. “diesel tank” o i gruppi elettrogeni, sono da intendersi escluse dai procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011, fermo restando, ovviamente, il rispetto delle normative di prevenzione incendi eventualmente applicabili o, in mancanza, dei criteri generali di sicurezza antincendio.

Infatti, per le c.d. attività temporanee risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Ciò posto, si rappresenta, altresì, l’impossibilità, al momento, di fornire una quantificazione puntuale del concetto di temporaneità in termini temporali; ad oggi, occorrerà quindi riferirsi a quei criteri qualitativi già in passato indicati ossia, la durata breve e ben definita, la non stagionalità e la non ricorrenza con cadenza prestabilita.

I VVF segnalano, in ultimo, che il termine di 60 giorni, inserito nello schema di revisione dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 approvato in sede di C.C.T.S. nel settembre 2020, potrà essere riproposto anche in occasione di un prossimo provvedimento normativo di revisione dell’attuale Regolamento di prevenzione incendi.

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