28/03/2025

Conformità Macchine ante direttiva

L’ispettorato del lavoro ha pubblicato una nota congiunta INL- Conferenza delle Regioni e delle province autonome, fornendo alcuni chiarimenti, in particolare merito alle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE (nota prot. 2668 del 18 marzo 2025).

Nel merito la nota (INL 2668-2025 a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso), si riferisce a due aspetti fondamentali in relazione a tali macchine: la conformità e il libretto di uso e manutenzione.

Innanzitutto, la nota evidenzia che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/96 che recepisce la cosiddetta direttiva macchine 89/392/CE) devono essere dotate di marcatura CE, invece, per le macchine prodotte ed utilizzate prima di tale data, la normativa di riferimento resta il Dlgs 81/08.

Il Datore di lavoro deve quindi mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del Dlgs 81/08 (come previsto dagli artt. 70, comma 2 e 71, comma 1 dello stesso decreto).

Il datore di lavoro dovrà per questa tipologia di attrezzature, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, valutare che rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V, evidenziando, nel documento di valutazione dei rischi, il rischio specifico, secondo le modalità di valutazione e le indicazioni previste dal TU (artt. 28 e 29).

Importante evidenziare che per attrezzature di lavoro si intende “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro” (art. 69, comma 1 del Dlgs 81/08).

La nota precisa, inoltre, che il datore di lavoro non ha l’obbligo di rivolgersi a un tecnico abilitato per la verifica della conformità delle attrezzature "ante direttiva" e della sua rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato V. Sebbene un tecnico abilitato possa essere coinvolto per la verifica, la nota chiarisce che l’assenza di un’attestazione firmata da un professionista non rappresenta un presupposto per considerare l’attrezzatura non conforme.

In sede di ispezione, quindi, sarà verificata la corretta valutazione dei rischi e la conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza previsti.

Ulteriore aspetto riguarda il libretto d’uso e manutenzione. Sebbene non esista l'obbligo di redigere tale libretto per le macchine antecedenti al DPR 459/1996, è comunque necessario che il datore di lavoro predisponga opportuna documentazione (schede tecniche/procedure o istruzioni operative).

La documentazione dovrà riportare le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni ritenute necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, come previsto dallo stesso allegato V, punto 9.2: “L’attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori”.

Nella nota vengono riportati, infine, chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea, in riferimento ai luoghi di lavoro e ai requisiti previsti dall’allegato IV, al fine di una uniforme e corretta applicazione dell’art. 68, comma 2.