31/07/2023

Decreto-Legge 28 luglio 2023, n. 98

Nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023, è stato pubblicato il Decreto-Legge 28 luglio 2023, n. 98 (c.d. Decreto-Legge "Caldo"), contenente - tra l'altro - misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.

Nel premettere che, trattandosi di un decreto-legge, le disposizioni in esso contenute, già in vigore dal 29 luglio 2023, dovranno essere confermate dal Parlamento, per la loro definitiva validità, entro il 26 settembre 2023, si fa presente che:

- l'art. 1 prevede che per le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i limiti di durata massima della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione anche relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti dalle imprese dell'edilizia e affini e dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO1.

Ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 148/2015, infatti, qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi, inoltre, non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Di norma, queste disposizioni non si applicano agli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), tranne che per i settori edile, lapideo e delle escavazioni, ma il Decreto-Legge "Caldo" ne estende ora l'esclusione anche a tali settori, per le sospensioni o riduzioni d'orario effettuate nel secondo semestre dell'anno 2023 (sempre dovute ad eventi oggettivamente non evitabili)1;

- l'art. 3 dispone che i Ministeri del Lavoro e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Tali intese possono essere recepite con decreto interministeriale.

 

1 Resta fermo, per i predetti settori, il limite complessivo di utilizzo degli ammortizzatori sociali (ordinari e straordinari) di 30 mesi nel quinquennio mobile, previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015.